La Legge sulla FIVET in Grecia
Il progetto greco di legge sull'applicazione dei metodi di riproduzione assistita
Il 27 gennaio 2005 fu pubblicata la legge 3305/2005 riguardante l'applicazione della riproduzione medica assistita. Questa legge è tra le più innovatrici d’Europa. Garantisce e protegge la coppia che desidera avere un bambino in base ad elementi della medicina e della biologia, così come anche ai principi della bioetica. Norma di base è durante l'applicazione dei metodi di riproduzione assistita prendere in considerazione principalmente l'interesse del nascituro.
Età Massima Fecondazione Assistita in Grecia
I metodi di riproduzione assistita sono del tutto legali e sono permessi per la donna fino al 51 anno di età, da momento che questo è considerato il limite per la possibilità naturale di riproduzione.
Altri principi di base della legislazione esistente. Alcuni tra i più significativi articoli:
- E’ permessa donazione di ovuli e sperma, è tuttavia richiesto un assenso scritto anche del coniuge o convivente.
- E’ consentita la diagnosi genetica preimpianto con l’assenso delle persone interessate per diagnosticare se gli ovuli fecondati sono portatori di una delle malattie genetiche ereditarie.
- E’ vietata la scelta del sesso, tranne che non serva ad evitare una qualche seria malattia ereditaria legata al sesso.
- E’ vietata la clonazione a scopi riproduttivi.
- E’ permessa la crioconservazione del materiale genetico o degli ovuli fecondati.
- E’ permessa la maternità su commissione. Cioè il caso in cui una donna porta in grembo e partorisce, dopo inseminazione artificiale con uso di ovulo estraneo a se stesso, per conto di un'altra donna, che desideri avere un bambino, ma per motivi medici non può portarlo in grembo. La donna che porterà in grembo il bambino dovrà essere sottoposta a esami medici e psicologici. Non dovrà aversi scambio economico tranne che quello rappresentato dalle spese della donna gravida per esami, per interruzione del lavoro etc. Per tutto il procedimento è richiesto un permesso speciale del giudice.
- Le unità di riproduzione assistita sono fondate e funzionano con permesso dell'ente competente dopo parere positivo dell’Autorità, che ne verifica le condizioni legali. Per le eventuali infrazioni dispone sanzioni amministrative e penali.
- Dispone limiti di età per i donatori di sperma (inferiori a 40 anni) e alle donatrici di ovuli (inferiori a 35 anni).
- Donne nubili possono avere un bambino con riproduzione assistita.
- I donatori sono sottoposti obbligatoriamente a controllo clinico e di laboratorio e non vengono presi in considerazione se soffrono di malattie ereditarie, genetiche o infettive. Non è permesso l’uso di sperma fresco da terzo donatore. Per un donatore è permesso soltanto l’uso di sperma congelato.